Cremazioni

Onoranze Funebri Bagnasco assicurano un servizio completo e affidabile per l’organizzazione di cremazioni a Ceva e nella provincia di Cuneo. Ci occupiamo direttamente delle pratiche burocratiche, del trasporto della salma e della fornitura di urne cinerarie.


Per procedere alle cremazioni delle salme è importante ricordare che deve esistere l’esplicita richiesta dei defunti, anche con l’iscrizione alla SOCREM, l'associazione di categoria. In alcuni casi è possibile procedere per volontà espressa del coniuge o dei parenti prossimi; tuttavia, in caso di più persone coinvolte vige la regola della maggioranza.

  • Come associarsi a SOCREM

    Per iscriversi alla SOCREM, società per la cremazione , è indispensabile redigere di proprio pugno la dichiarazione di volontà alla cremazione.

    La volontà deve essere scritta unicamente dall’interessato.  Non verranno accettate volontà scritte in stampatello e a macchina o da terzi.


    Qualora vi siano impedimenti fisici alla redazione della dichiarazione di volontà di cremazione è comunque possibile esprimere questa scelta attraverso la dichiarazione di due testimoni.

    Non è necessaria la presenza dell’interessato.

    Occorre compilare la domanda di iscrizione e consegnare le fotocopie (entrambi i lati) della carta di identità, o altro documento valido, e del codice fiscale.

    La quota associativa vitalizia può essere versata in diversi modi: con carta bancomat oppure con bonifico bancario o tramite bollettino postale.

    Il Socio che, per qualsiasi motivo, cambi idea sulla cremazione e desideri un’altra forma di sepoltura, dovrà indirizzare una formale lettera di dimissioni al Presidente della SOCREM, scritta di pugno, in cui sia esplicita la volontà di rinunciare alla cremazione della propria salma.

    Tale lettera non sarà ritenuta valida se compilata da terzi o dattiloscritta.

    Non appena ricevuta la lettera di dimissioni nella forma sopra indicata, al dimissionario sarà restituito l’originale della dichiarazione di volontà di cremazione e le dimissioni saranno effettive.

    Con la quota sociale vitalizia di € 100,00 (e per i giovani fino a trent’anni di età € 10,00) versata al momento dell’iscrizione e senza altri versamenti per il rinnovo, si diventa Soci della società per la cremazione, sollevando i parenti da istanze al momento del decesso per l’autorizzazione alla cremazione.

    I soci possono depositare  presso l’associazione anche le volontà per la destinazione delle proprie ceneri: conferimento nel cinerario comune, dispersione, affido.

    I documenti di iscrizione e di  destinazione delle ceneri devono essere consegnati o spediti in originale via posta ai nostri uffici di segreteria. NON possono essere spediti tramite fax o e-mail, perché si tratta di disposizioni testamentarie e, come tali, hanno valore solo se conservati in originale. 



Dispersione in natura

La dispersione in natura è consentita per legge in diversi luoghi:

  • in aree pubbliche vanno rispettate le indicazioni dell’articolo 6 comma 2 in disciplina di cremazioni;
  • in aree private e fuori dai centri abitati è necessario il consenso dei proprietari;
  • nei cimiteri e in aree delimitate, nel rispetto dell’articolo 80, comma 6 del d.p.r. 285/1990.


Previa autorizzazione è possibile procedere alla dispersione in natura nei seguenti ambienti:

  • in montagna ad almeno 200 metri di distanza da centri abitati;
  • nei laghi, oltre 100 metri dalla riva;
  • in mare e nei fiumi;
  • in aree naturali distanti almeno 200 metri da centri abitati.
  • Scopri di più

    Per quanto concerne la dispersione in laghi, fiumi e mare è consentita solo in tratti liberi da costruzioni e non frequentati da natanti.


    La dispersione nei centri abitati è vietata dall’articolo 3, comma 1, numero 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. È anche vietato ai proprietari di aree di acconsentire alla dispersione in seguito alla promessa di un compenso monetario.


    Tutte le ceneri frutto di cremazioni possono essere disperse in natura dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie e informando con almeno dieci giorni di preavviso alle autorità locali. In caso di cremazione e dispersione avvenuta in seguito all’iscrizione dei registi SOCREM, i familiari sono autorizzati ad assistere.

    La dispersione in luoghi chiusi diverse dalle aree destinate nei cimiteri è vietata.

  • urne cinerarie

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Affidamento familiare

La conservazione delle urne in abitazioni private è possibile ma deve rispettare particolari regole. Le urne con le ceneri ottenute da cremazioni devono essere sigillate e restare tali. L’affidatario ha l’obbligo di custodire l’urna in un luogo sicuro e stabile, lontano da profanazioni e altri rischi.

L’affidatario delle ceneri è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:


  • comunicare alle autorità locali la collocazione dell’urna;
  • comunicare con anticipo lo spostamento in una sede diversa;
  • indicare al comune di residenza del defunto eventuali rinunce alla custodia delle ceneri;
  • in caso di decesso dell’affidatario l’urna va consegnata al cimitero comunale che si impegnerà di comunicare al comune di residenza la necessità di una nuova collocazione.

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